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Ora è ufficiale: arriva il decreto “bollette” in aiuto a famiglie e imprese

Previsto anche un contributo straordinario di 200 euro per famiglie con reddito Isee fino a 25mila euro

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L’incubo “bollette” che preoccupa la maggioranza delle famiglie italiane, ora trova un freno attraverso il decreto-legge del Governo che interviene sulle misure urgenti in favore di famiglie e imprese consistenti in agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas, maggiore trasparenza delle offerte al dettaglio e rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.

Il decreto-legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 febbraio scorso, ed è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione X Attività produttive, commercio e turismo. L’esame in Commissione è iniziato il 6 marzo e si è concluso il 10 aprile 2025.

Il testo iniziale del decreto-legge presentato alla Camera si componeva di 7 articoli. A seguito delle modifiche apportate in sede referente sono stati approvati 13 articoli aggiuntivi oltre a diversi commi aggiuntivi.

Ma andiamo ad esaminare nel dettaglio i contenuti.

L’articolo 1 dispone, per il 2025, il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un Isee fino a 25.000 euro. Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea). Vengono stimati in 8 milioni i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro, per un impatto complessivo della misura pari a 1,6 miliardi di euro.

In sede referente si è poi intervenuti sull’iter di attuazione del bonus elettrodomestici, rinviando a un decreto interministeriale l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica ai fini del corrispondente smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore. Si prevede inoltre che la gestione dei contributi avverrà tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPa, mentre le attività istruttorie, di verifica e controllo, saranno svolte da Invitalia.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato inserito anche l’articolo 1-bis, che estende la qualifica di socio o membro delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica. Viene inoltre specificato che le piccole e medie imprese, già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.

È stato poi aggiunto un articolo 1-ter, che definisce le modalità di ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti annessi alle comunità energetiche rinnovabili (Cer), nel caso in cui essi abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione (il 7 dicembre 2023) del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (cd. decreto Cacer).

Sempre in sede referente, è stato inserito anche l’articolo 1-quater, che stabilisce che i crediti vantati dalla Csea verso i soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffari, siano assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore, ferme restando le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste legge in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti.

L’articolo 2 interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili. In particolare si prevede uno slittamento dell’entrata in vigore del servizio di vulnerabilità non prima della fine del mercato a tutele graduali (STG) (quindi non prima del 31 marzo 2027); nel frattempo rimane vigente il servizio di maggior tutela per i soli clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore nel STG o nel libero mercato; infine si stabilisce la possibilità, per coloro che, attualmente nel STG, dovessero poi maturare i requisiti per la qualifica di clienti vulnerabili, di optare per la permanenza nel servizio a tutele graduali.

In sede referente sono state aggiunte ulteriori previsioni: in particolare si è disposta l’impignorabilità, in base a determinate condizioni, degli immobili di proprietà dei soggetti vulnerabili in caso di debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali, e si è previsto che i clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore alla data di conclusione del servizio a tutele graduali siano riforniti nell’ambito del servizio di erogazione garantito dall’impresa di distribuzione, o, in alternativa, nell’ambito del servizio di vulnerabilità, se già operante.

L’articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese. In particolare, da un lato, si dispone la destinazione, per l’anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento Fondo per la transizione energetica nel settore industriale: i relativi oneri sono coperti mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione. Si prevede anche un’agevolazione per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, rappresentata dall’azzeramento per un semestre della parte della componente Asos (la componente degli oneri generali di sistema a sostegno delle energie da fonti rinnovabili): il beneficio della misura, derivante dall’uso dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, è stimato in circa 800 milioni di euro.


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